
Tra i contratti di lavoro finalizzati
all’addestramento e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, una
funzione particolare è svolta dal rapporto di tirocinio o di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato è
contenuta nel c.c. (artt.2130-2134) e nelle leggi 19 gennaio 1955 n° 25, 2 aprile 1968 n° 424, 28 febbraio1987 n° 56
e nella legge 29 giugno 1997 n° 196. In base a questa normativa:
·
l’età
richiesta per l’apprendista va dai 16 ai 24 anni, elevabili a 26 nelle zone
depresse; nel settore artigiano, tuttavia, i contratti collettivi possono, per
quanto riguarda l’attività ad alto contenuto professionale, elevare i limiti di
età al 29° anno. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i predetti
limiti sono elevati di 2 anni;
·
l’apprendistato
non può avere una durata superiore a quella stabilita per le categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali e comunque non può essere
inferiore a 18 mesi o superiore a 4 anni ;
·
l’apprendista
non può svolgere lavori troppo gravosi, ne può essere adibito a lavori estranei
alla specialità professionale per cui è stato assunto.