APPRENDISTATO 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i contratti di lavoro finalizzati all’addestramento e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, una funzione particolare è svolta dal rapporto di tirocinio o di apprendistato.

La disciplina del contratto di apprendistato è contenuta nel c.c. (artt.2130-2134) e nelle leggi 19 gennaio 1955 n° 25,  2 aprile 1968 n° 424, 28 febbraio1987 n° 56 e nella legge 29 giugno 1997 n° 196. In base a questa normativa:

·       l’età richiesta per l’apprendista va dai 16 ai 24 anni, elevabili a 26 nelle zone depresse; nel settore artigiano, tuttavia, i contratti collettivi possono, per quanto riguarda l’attività ad alto contenuto professionale, elevare i limiti di età al 29° anno. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i predetti limiti sono elevati di 2 anni;

·       l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per le categorie professionali dai contratti collettivi nazionali e comunque non può essere inferiore a 18 mesi o superiore a 4 anni ;

·       l’apprendista non può svolgere lavori troppo gravosi, ne può essere adibito a lavori estranei alla specialità professionale per cui è stato assunto.