CONTRATTO DI FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il contratto di formazione è disciplinato dalla legge 19 dicembre 1984 n°863, integrata dalle leggi 19 luglio 1994 n°451 (modifica dalla L.608 /96) e 24 giugno1997 n°196 e può essere definito come quel contratto con cui si instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine, con lavoratori di età giovane ( tra i 16 ed i 32 anni), svolto secondo i tempi e modalità previste da progetti predisposti dal datore di lavoro o da associazioni di categoria, con lo scopo di avviamento al lavoro dei giovani e della loro formazione professionale.

Il contratto di formazione è contratto in cui vi è non solo lo scambio tra attività lavorativa e retribuzione, ma anche quello tra attività lavorativa ed istruzione. Di conseguenza, il datore di lavoro è soggetto ad una doppia obbligazione:

-        retribuire il dipendente;

-        formare professionalmente il dipendente.

I giovani possono essere assunti con il meccanismo dell’assunzione diretta; il contratto deve essere stipulato in forma scritta, in caso contrario il rapporto si intende stipulato a tempo indeterminato.

Sono previsti incentivi per i datori di lavoro:

1.     gli assunti non sono computati per la finalità di applicazione di determinati istituti, salvo che per l’applicazione della normativa sui licenziamenti;

2.    i datori beneficiano di numerosi sgravi contributivi previsti dalla legge.

Come detto, il contratto di formazione è un contratto a termine e pertanto alla sua scadenza il datore potrà scegliere se far cessare il rapporto o trasformarlo a tempo indeterminato.