Il contratto di
formazione è disciplinato dalla legge 19 dicembre 1984 n°863,
integrata dalle leggi 19 luglio 1994 n°451 (modifica dalla L.608 /96) e 24 giugno1997 n°196 e
può essere definito come quel contratto con cui si instaura un rapporto di
lavoro subordinato a termine, con lavoratori di età giovane ( tra i 16 ed i 32 anni), svolto secondo i tempi e
modalità previste da progetti predisposti dal datore di lavoro o da
associazioni di categoria, con lo scopo di avviamento al lavoro dei giovani e
della loro formazione professionale.
Il contratto di
formazione è contratto in cui vi è non solo lo scambio tra attività
lavorativa e retribuzione, ma anche quello tra attività lavorativa ed
istruzione. Di conseguenza, il datore di lavoro è soggetto ad una doppia
obbligazione:
-
retribuire
il dipendente;
-
formare
professionalmente il dipendente.
I giovani possono essere assunti con il meccanismo
dell’assunzione diretta; il contratto deve essere stipulato in forma scritta,
in caso contrario il rapporto si intende stipulato a tempo indeterminato.
Sono previsti incentivi per i datori di lavoro:
1.
gli
assunti non sono computati per la finalità di applicazione di determinati
istituti, salvo che per l’applicazione della normativa sui licenziamenti;
2.
i
datori beneficiano di numerosi sgravi contributivi previsti dalla legge.
Come detto, il contratto
di formazione è un contratto a termine e pertanto alla sua scadenza
il datore potrà scegliere se far cessare il rapporto o trasformarlo a tempo
indeterminato.