DECRETO LEGGE 14 GIUGNO 1995 N°232
 

 

 

 

 

 

 

 


All’interno di questa legge l’ art.7 ci presenta i “tirocini formativi e di orientamento

Sinteticamente afferma:

Comma 1 – Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico.

Comma 4 – I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Comma 5 – a) Per gli utenti in formazione scolastica, compresi quelli in uscita, i tirocini hanno durata  non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento.

Comma 8 – I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui   al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a)    fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

b)   indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall’ente promotore di monitorare il tirocinio;

c)    indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d)   indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni.