
All’interno di questa legge l’ art.7 ci presenta i “tirocini formativi e di orientamento”
Sinteticamente afferma:
Comma 1 – Al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono
promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti
che hanno già assolto l’obbligo scolastico.
Comma 4 – I soggetti promotori
sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro
mediante convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
Comma 5 – a) Per gli utenti in
formazione scolastica, compresi quelli in uscita, i tirocini hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi
dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento.
Comma 8 – I tirocini sono svolti
sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e
privati. Esse devono:
a)
fare
esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;
b)
indicare
il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall’ente promotore di
monitorare il tirocinio;
c)
indicare
il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
d)
indicare
gli estremi identificativi delle assicurazioni.
