DECRETO LEGGE 25 MARZO 1998 N°142
 

 

 

 

 

 


Questo regolamento reca norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento (di cui art.18 legge 24 giugno1997 n°196).

 

FINALITA’

1.     al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;

2.     i rapporti non costituiscono subordinazione;

3.     i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito elencati:

a)    aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un solo tirocinante

b)   con un numero di dipendenti  a tempo indeterminato tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti

c)    con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

 

MODALITA’  DI ATTIVAZIONE

 

1.     i soggetti che possono proporre tirocini formativi di orientamento sono:

a)    agenzie d’impiego

b)   università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali adibiti al rilascio di titoli accademici

c)    provveditorati agli studi

d)   istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio a valore legale

e)    centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento

f)    comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, iscritti negli albi regionali

g)    servizi di inserimento lavorativo per disabili

2.     i tirocini possono essere proposti anche da istituzioni formative private non aventi scopo di lucro

 

GARANZIE ASSICURATIVE

 

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

 

3. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL

 

TUTORATO E MODALITA’ ESECUTIVE

 

1.     i promotori garantiscono un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2.    i tirocini hanno alla base convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

a)    obiettivi e modalità di svolgimento

b)   nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale

c)    estremi delle assicurazioni

d)   durata e periodo di svolgimento dei tirocini

e)    settore aziendale di inserimento

 

 

 

CONVENZIONI

1.     i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione

 

VALORE DEI CORSI

Le attività svolte possono essere riportate nel curricolo dello studente

 

DURATA

a) non superiore a 4 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola superiore.