
Questo regolamento reca norme di attuazione dei principi
e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento (di cui art.18 legge 24
giugno1997 n°196).
1.
al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
2.
i
rapporti non costituiscono subordinazione;
3.
i
datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito elencati:
a)
aziende
con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un solo tirocinante
b)
con
un numero di dipendenti a tempo
indeterminato tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti
c)
con
più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore
al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
1.
i
soggetti che possono proporre tirocini formativi di orientamento sono:
a)
agenzie
d’impiego
b)
università
e istituti di istruzione universitaria statali e non statali adibiti al
rilascio di titoli accademici
c)
provveditorati
agli studi
d)
istituzioni
scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio a valore
legale
e)
centri
pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di
orientamento
f)
comunità
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, iscritti negli albi
regionali
g)
servizi
di inserimento lavorativo per disabili
2.
i
tirocini possono essere proposti anche da istituzioni formative private non
aventi scopo di lucro
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche
le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e
rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
3. Ai fini dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base
della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni
INAIL
1.
i
promotori garantiscono un tutore come responsabile didattico organizzativo
delle attività, i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2.
i
tirocini hanno alla base convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori
di lavoro. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di
orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a)
obiettivi
e modalità di svolgimento
b)
nominativi
del tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale
c)
estremi
delle assicurazioni
d)
durata
e periodo di svolgimento dei tirocini
e)
settore
aziendale di inserimento
1.
i
soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione
Le attività svolte possono essere riportate nel curricolo
dello studente
DURATA
a) non superiore a 4 mesi nel caso in cui i
soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola superiore.