
L’art. 2 dispone che tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche in conformità a progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono da considerare attività proprie della scuola.
Si dispone, pertanto, che le posizioni assicurative
riguardanti, i soggetti impegnati in tirocini formativi e d’orientamento
promossi da istituti scolastici statali e da Università statali (tirocinanti e
tutori), anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio,
siano cessate alla data del 17 giugno 1999.
Considerato che la disposizione in parola non opera
retroattivamente, si precisa, infine, che non dovrà procedervi a rimborso dei
premi assicurativi relativi al periodo precedente la data del 18 giugno 1999, i
cui versamenti conservano piena efficacia, anche ai fini delle relative
prestazioni.