LEGGE  19  LUGLIO 1993 N°236  (G.U.  19  LUGLIO N°167)
 


 

 

 


Qui di seguito presentiamo una sintesi dell’art. 9 comma 14-18 riferito alla formazione professionale:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all’ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l’impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

Per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni o accordi tra l’amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, si garantisce comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.