
Qui di seguito presentiamo una sintesi dell’art. 9
comma 14-18 riferito alla formazione professionale:
al fine di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati
agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o
orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone
preventiva comunicazione all’ispettorato del lavoro territorialmente competente
e per suo tramite alla commissione regionale per l’impiego e alla regione, gli
utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che,
sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le
organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad
ospitarli.
Per gli utenti in formazione scolastica,
universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a
due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite
convenzioni o accordi tra l’amministrazione scolastica o le singole scuole e le
regioni interessate, si garantisce comunque la presenza di un tutor come
responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
