
Vi presentiamo, in riferimento alla formazione
professionale, l’art.17.
Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunità di formazione e elevazione professionale anche attraverso
l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse
vigenti, destinate alla formazione professionale ed al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di prevenire ad una disciplina organica della
materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di
lavoro quali l’apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro, il
presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel
rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la
prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in
materia:
a)
valorizzazione
della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità
dell’offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo,
in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese ed alle imprese
artigiane e incrementare l’occupazione, attraverso l’attività di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, nonché di promozione e di
aggiornamento professionale degli imprenditori, secondo modalità adeguate alle
loro rispettive specifiche esigenze;
b)
attuazione
dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a
stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione lavoro e finalizzati
a valorizzare pienamente il momento dell’orientamento nonché a favorire un
primo contatto dei giovani con le imprese;
c)
svolgimento
delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle
province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti
privati aventi requisiti predeterminati;
d)
destinazione
progressiva delle risorse con modificazione dalla legge del 19 luglio 1993
n°236, in merito agli interventi di formazione dei lavoratori nell’ambito di
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali;
e)
attribuzione
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai
fini della definizione da parte del comitato dei criteri e delle modalità di
certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f)
adozione di
misure idonee a favorire, la formazione e la mobilità interna o esterna al
settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione
degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al
fine di migliorare l’offerta formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi;
le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g)
semplificazione
delle procedure, con riferimento ad atti delle amministrazioni competenti e a
strumenti convenzionali oltre che nelle disposizioni di natura integrativa, esecutiva
e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti
dalle disposizioni regolamentari.
Fra le novità interessanti ricordiamo: