LEGGE TREU 24 GIUGNO 1997 N° 196
 

 

 

 


Vi presentiamo, in riferimento alla formazione professionale, l’art.17.

Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione e elevazione professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, destinate alla formazione professionale ed al fine di realizzare la semplificazione normativa e di prevenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l’apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a)     valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell’offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese ed alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione, attraverso l’attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, nonché di promozione e di aggiornamento professionale degli imprenditori, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b)    attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell’orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c)     svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d)    destinazione progressiva delle risorse con modificazione dalla legge del 19 luglio 1993 n°236, in merito agli interventi di formazione dei lavoratori nell’ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali;

e)    attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f)     adozione di misure idonee a favorire, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l’offerta formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g)    semplificazione delle procedure, con riferimento ad atti delle amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che nelle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari.

 

 

 

ALCUNE NOVITA’

 

Fra le novità interessanti ricordiamo: