L’istituto dello stage costituisce un inserimento
temporaneo dei giovani, normalmente ancora impegnati nel ciclo scolastico o
formativo, all’interno del mondo produttivo, allo scopo di un contatto e di un
addestramento pratico.
Lo stage è un rapporto completamente libero da
vincoli di subordinazione e di compensi, non comporta pertanto la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato
al contrario di quanto si verifica per il contratto di formazione
e l’apprendistato.
Con molto ritardo la cultura del lavoro in Italia
arriva a concepire lo stage come ambito di formazione professionale, solo agli
inizi degli anni ’90 si possono trovare tracce di prima regolamentazione legislativa: ci riferiamo alla Legge del 19
Luglio 1993 n° 236 in particolare l’art. 9 comma 14-18 che non ha raccolto molti consensi dalle parti
chiamate a progettare l’esperienza formativa dello stage.Le critiche mosse alla
legge in questione arrivano da tutte le parti in causa e possono essere così
sintetizzate:
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I
datori di lavoro hanno lamentato che, in contrasto con le migliori esperienze
europee, è un grave errore scaricare sui datori di lavoro gli oneri
assicurativi contro gli infortuni e la responsabilità civile
·
Gli
Enti promotori hanno denunciato la pesantezza delle procedure burocratiche
Tutti i soggetti hanno
evidenziato la scarsa chiarezza dell’enunciazione delle finalità dello stage,
ancora troppo legate ad una visione addestrata e poco formativa.
Sull’onda di queste
critiche, si è cercato un rimedio con il D.L. del 14 Giugno 1995 n°
232 che riesce a proporre, per la prima volta in Italia, una
visione più formativa dell’esperienza studio-lavoro. Il decreto non è riuscito
a risolvere, tuttavia, i problemi connessi allo stage ed è decaduto nel 1995.
Dopo molte attese e tanto vuoto legislativo, la Legge
Treu del 24 Giugno 1997 n°196 ha assicurato anche al nostro
Paese un assetto normativo abbastanza definito.
Successivamente vengono emanati:
-Decreto del Ministero del
lavoro del 25 Marzo 1998 n°142
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Realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi ·
Agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ·
Incentivare l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro ·
Promuovere iniziative
volte ad incrementare l’occupazione ·
Favorire l’impiego dei
soggetti più deboli nel mercato del lavoro ·
Armonizzare interventi
dello Stato, della regione riguardo ai programmi di politica attiva del
lavoro ·
Elevare le capacità competitive
del sistema produttivo ·
Favorire un primo
contatto dei giovani con le imprese |

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Utenti in formazione
scolastica (compresi gli utenti in uscita) ·
Utenti in attesa di
occupazione o inoccupati, disoccupati, in mobilità ·
Studenti universitari
o frequentanti corsi per diplomi universitari di primo grado o che abbiano
concluso da meno di un anno i relativi studi ·
Utenti forniti di
diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi di
perfezionamento o specializzazione |
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CHI SONO ·
Enti bilaterali ·
Associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori ·
Agenzie d’impiego ·
Università e istituti
d’istruzione universitaria statali e non statali ·
Provveditorati agli
studi ·
Istituzioni statali e
non statali ·
Centri pubblici o a
partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento ·
Comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative sociali ·
Servizi
all’inserimento lavorativo
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OBBLIGHI
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Possono ospitare 1
tirocinante le aziende con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato ·
Possono ospitare
massimo 2 tirocinanti contemporaneamente le aziende con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19 ·
Possono ospitare
massimo il 10% dei tirocinanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato ·
Devono garantire la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo dell’attività ·
Devono fornire una convenzione contenente: a)
obbiettivi e modalità
di svolgimento b)
nominativi del tutore
incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale c)
gli estremi
identificativi delle assicurazioni (INAIL) d)
durata e periodo di
svolgimento e)
settore aziendale di
inserimento ·
sono tenuti a
trasmettere copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di
orientamento alla regione ·
sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL |
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Studenti scuola
secondaria ·
Lavoratori inoccupati
o disoccupati ·
Allievi di istituti
professionali dello Stato, corsi di formazione professionale e attività
formative post-diploma e post laurea ·
Coloro che frequentano
corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari ·
Portatori di handicap |
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N.B.
Non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
militare o civile e astensione obbligatoria per maternità
I
soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni
sul lavoro presso l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile verso i terzi.
Le coperture
assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal
tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di
orientamento.
Le
attività organizzate delle istituzioni scolastiche sulla base di progetti
educativi sono proprie della scuola sono da considerare attività scolastiche a
tutti gli effetti, compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL.
Pertanto le posizioni assicurative riguardanti i soggetti impegnati nei
tirocini formativi e di orientamento promossi dagli istituti scolastici sono
cessate.

1. I promotori
garantiscono un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività,
i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. i tirocini hanno alla base convenzioni stipulate tra
soggetti promotori e datori di lavoro. Alla convenzione deve essere allegato un
progetto formativo di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obbiettivi e modalità di svolgimento
b) nominativi del tutore incaricato dal soggetto
promotore e dal responsabile aziendale
c) estremi delle assicurazioni
d) durata e periodo di svolgimento dei tirocini
e) settore aziendale di inserimento