L’istituto dello stage costituisce un inserimento temporaneo dei giovani, normalmente ancora impegnati nel ciclo scolastico o formativo, all’interno del mondo produttivo, allo scopo di un contatto e di un addestramento pratico.

Lo stage è un rapporto completamente libero da vincoli di subordinazione e di compensi, non comporta pertanto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato al contrario di quanto si verifica per il contratto di formazione e lapprendistato.

Con molto ritardo la cultura del lavoro in Italia arriva a concepire lo stage come ambito di formazione professionale, solo agli inizi degli anni ’90 si possono trovare tracce di prima regolamentazione  legislativa: ci riferiamo alla Legge del 19 Luglio 1993 n° 236 in particolare l’art. 9 comma 14-18 che non ha raccolto molti consensi dalle parti chiamate a progettare l’esperienza formativa dello stage.Le critiche mosse alla legge in questione arrivano da tutte le parti in causa e possono essere così sintetizzate:

·       I datori di lavoro hanno lamentato che, in contrasto con le migliori esperienze europee, è un grave errore scaricare sui datori di lavoro gli oneri assicurativi contro gli infortuni e la responsabilità civile

·       Gli Enti promotori hanno denunciato la pesantezza delle procedure burocratiche

Tutti i soggetti hanno evidenziato la scarsa chiarezza dell’enunciazione delle finalità dello stage, ancora troppo legate ad una visione addestrata e poco formativa.

Sull’onda di queste critiche, si è cercato un rimedio con il D.L. del 14 Giugno 1995 n° 232 che riesce a proporre, per la prima volta in Italia, una visione più formativa dell’esperienza studio-lavoro. Il decreto non è riuscito a risolvere, tuttavia, i problemi connessi allo stage ed è decaduto nel 1995.

Dopo molte attese e tanto vuoto legislativo, la Legge Treu del 24 Giugno 1997 n°196 ha assicurato anche al nostro Paese un assetto normativo abbastanza definito.

Successivamente vengono emanati:

-Decreto del Ministero del lavoro del 25 Marzo 1998 n°142

-D.P.R.  9 Aprile 1999 n°156

 

 

 

 

 

FINALITA’                                                                                                                    

 

 

 

 

·       Realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi

·       Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

·       Incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

·       Promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione

·       Favorire l’impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro

·       Armonizzare interventi dello Stato, della regione riguardo ai programmi di politica attiva del lavoro

·       Elevare le capacità competitive del sistema produttivo

·       Favorire un primo contatto dei giovani con le imprese

 

 

BENEFICIARI
 

 

 

 

 


·       Utenti in formazione scolastica (compresi gli utenti in uscita)

·       Utenti in attesa di occupazione o inoccupati, disoccupati, in mobilità

·       Studenti universitari o frequentanti corsi per diplomi universitari di primo grado o che abbiano concluso da meno di un anno i relativi studi

·       Utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi di perfezionamento o specializzazione

                                                          

SOGGETTI PROMOTORI

 

 

 

 

 

 

 

CHI SONO

 

·       Enti  bilaterali

·       Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

·       Agenzie d’impiego

·       Università e istituti d’istruzione universitaria statali e non statali

·       Provveditorati agli studi

·       Istituzioni statali e non statali

·       Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento

·       Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali

·       Servizi all’inserimento lavorativo

  • Istituzioni private

OBBLIGHI

 

·       Possono ospitare 1 tirocinante le aziende con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato

·       Possono ospitare massimo 2 tirocinanti contemporaneamente le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19

·       Possono ospitare massimo il 10% dei tirocinanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato

·       Devono garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo dell’attività

·       Devono fornire una convenzione contenente:

a)     obbiettivi e modalità di svolgimento

b)    nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale

c)     gli estremi identificativi delle assicurazioni (INAIL)

d)    durata e periodo di svolgimento

e)     settore aziendale di inserimento

·       sono tenuti a trasmettere copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione

·       sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL

 

 

 

 

 

DURATA 

 

 

 

 

 


·       Studenti scuola secondaria

·       Lavoratori inoccupati o disoccupati

·       Allievi di istituti professionali dello Stato, corsi di formazione professionale e attività formative post-diploma e post laurea

·       Coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari

·       Portatori di handicap

 

 

Massimo 4 mesi

Massimo 6 mesi

 

Massimo 6 mesi

 

 

 

 

Massimo 12 mesi

 

 

Massimo 24 mesi

 

 

N.B. Non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile e astensione obbligatoria per maternità

 

 

 

GARANZIE ASSICURATIVE 

 

 

 

 

 

 


I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Le attività organizzate delle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi sono proprie della scuola sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL. Pertanto le posizioni assicurative riguardanti i soggetti impegnati nei tirocini formativi e di orientamento promossi dagli istituti scolastici sono cessate.

 

TUTORATO E
MODALITA' ESECUTIVE
 

 

 

 

 

 

 


1.     I  promotori garantiscono un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2.     i tirocini hanno alla base convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

a)    obbiettivi e modalità di svolgimento

b)    nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale

c)    estremi delle assicurazioni

d)    durata e periodo di svolgimento dei tirocini

e)    settore aziendale di inserimento